Trattamento fiscale delle polizze
RISCHIO MORTE
Trattamento
fiscale dei premi pagati alla Compagnia.
- Imposizione.
Sui premi pagato alla Compagnia non viene effettuata alcuna trattenuta.
- Detraibilità Si possono detrarre i premi pagati dalle
imposte sui redditi, in misura pari al 19% del premio pagato e con un
massimo di € 1.291,14.
Trattamento
fiscale delle prestazioni erogate dalla Compagnia.
- Imposizione delle prestazioni. Il capitale corrisposto dalla Compagnia al Beneficiario
od ai Beneficiari è esente sia dall’IRPEF, sia dall’imposta sulle successioni.
RISCHIO VITA
1. Trattamento
fiscale dei premi pagati alla Compagnia.
● Imposizione. Sui premi pagato alla Compagnia non viene effettuata
alcuna trattenuta.
● Detraibilità
- Polizze
stipulate dall’1.1.2001
Non
spetta alcuna detrazione.
- Polizze
stipulate fino al 31.12.2000
Si
possono detrarre i premi pagati dalle imposte sui
redditi, in misura pari al 19% del premio
pagato e con un massimo di € 1.291,14.
2. Trattamento
fiscale delle prestazioni erogate dalla Compagnia.
2_a. Capitale erogato alla scadenza del Periodo di Differimento.
Polizze stipulate
dopo
l’1.1.2012
|
● Il capitale è assoggettato ad una imposta
sostitutiva nella misura del 20%;
● l’imposta sostitutiva si applica
sull’importo risultante dalla differenza fra importo del capitale percepito
e:
- importo dei premi versati;
- quota dei proventi proveniente da titoli
di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
Polizze
stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
|
● Il capitale è assoggettato ad una imposta
sostitutiva nella misura del:
- 12,50% sull’importo maturato fino al
31.12.2011;
- 20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
● l’imposta sostitutiva si applica
sull’importo risultante dalla differenza fra importo del capitale percepito
e:
- importo dei premi versati;
- quota dei proventi proveniente da titoli
di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
Polizze
stipulate
fino al
31.12.2000
|
● Il capitale è assoggettato ad una imposta
sostitutiva nella misura del:
- 12,50% sull’importo maturato fino al
31.12.2011;
- 20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
● l’imposta sostitutiva si applica
sull’importo così calcolato:
- si calcola la differenza fra importo del
capitale percepito e:
► importo dei premi versati;
► la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri
titoli ad essi assimilati;
- l’ammontare così ottenuto viene
ulteriormente ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo trascorso
dalla data di decorrenza della polizza e la data di liquidazione del
capitale.
|
2_b. Capitale convertito in rendita.
Polizze stipulate
dopo
l’1.1.2012
|
● Il capitale è assoggettato ad una imposta
sostitutiva nella misura del 20%;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
- l’importo dei premi versati;
- la quota dei proventi proveniente da
titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
Polizze
stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
|
● Il capitale è assoggettato ad una imposta sostitutiva
nella misura del:
- 12,50% sull’importo maturato fino al
31.12.2011;
- 20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
- l’importo dei premi versati;
- la quota dei proventi proveniente da
titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
2_c. Riscatto totale.
Polizze stipulate
dopo
l’1.1.2012
|
● Il capitale riscattato è assoggettato ad una
imposta sostitutiva nella misura del 20%;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
- l’importo dei premi versati;
- la quota dei proventi proveniente da
titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
Polizze
stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
|
● sono soggette ad una imposta sostitutiva
nella misura del:
- 12,50% sull’importo maturato fino al
31.12.2011;
- 20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
- l’importo dei premi versati;
- la quota dei proventi proveniente da
titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
Polizze
stipulate
fino al
31.12.2000
|
● Il capitale riscattato è assoggettato ad una
imposta sostitutiva nella misura del:
- 12,50% sull’importo maturato fino al
31.12.2011;
- 20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
● l’imposta sostitutiva si applica
sull’importo così calcolato:
- si calcola la differenza fra importo del
capitale percepito e:
► importo dei premi versati;
► la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri
titoli ad essi assimilati;
- l’ammontare così ottenuto viene
ulteriormente ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo trascorso
dalla data di decorrenza della polizza e la data di liquidazione del
capitale.
|
2_d. Riscatto parziale.
Polizze stipulate
dopo
l’1.1.2012
|
● Il capitale riscattato è assoggettato ad una
imposta sostitutiva nella misura del 20%;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
- l’importo dei premi versati ridotto in
proporzione allo ammontare riscattato;
- la quota dei proventi proveniente da
titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
Polizze
stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
|
● Il capitale riscattato è assoggettato ad una
imposta sostitutiva nella misura del:
- 12,50% sull’importo maturato fino al
31.12.2011;
- 20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
- l’importo dei premi versati ridotto in
proporzione allo ammontare riscattato;
- la quota dei proventi proveniente da
titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
|
Polizze
stipulate
fino al
31.12.2000
|
● Il capitale riscattato è assoggettato ad una
imposta sostitutiva nella misura del:
- 12,50% sull’importo maturato fino al
31.12.2011;
- 20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
● l’imposta sostitutiva si applica
sull’importo così calcolato:
- si calcola la differenza fra importo del
capitale percepito e:
► importo dei premi versati proporzionato al capitale riscattato;
► la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri
titoli ad essi assimilati;
- l’ammontare così ottenuto viene
ulteriormente ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo trascorso
dalla data di decorrenza della polizza e la data di liquidazione del
capitale.
|
2_e. Rendite
previdenziali
(che non consentono il riscatto della rendita
successivamente all’inizio dell’erogazione).
Polizze stipulate
dopo
l’1.1.2012
|
● Le rendite sono soggette ad una imposta
sostitutiva nella misura del 20%;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo della rata di rendita percepita e quello della
corrispondente rata di rendita calcolata senza tenere conto dei rendimenti
finanziari.
|
Polizze
stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
|
● Le rendite sono soggette ad una imposta
sostitutiva nella misura del 20%;
● l’imposta sostitutiva si applica alla
differenza fra importo della rata di rendita percepita e quello della
corrispondente rata di rendita calcolata senza tenere conto dei rendimenti
finanziari.
|
2_e. Rendite.
(su polizze stipulate fino al
31.12.2000)
● Al momento dell’erogazione la Compagnia opera una
ritenuta a titolo di acconto nella misura del 23%;
● successivamente il Beneficiario riporta
il 60% dell’ammontare percepito in dichiarazione dei redditi e calcola
l’imposta sul citato 60%. Dall’imposta così calcolata viene dedotto l’importo
versato dalla Compagnia come ritenuta a titolo di acconto, ottenendo l’imposta
da versare effettivamente al fisco.
2_g. Prestazioni erogate in caso di decesso dell’Assicurato durante
il Periodo di Differimento.
Sono
esenti da ogni forma di imposizione.
Nessun commento:
Posta un commento