► Polizze Vita – Trattamento Fiscale


 Polizze vita  -  Trattamento fiscale





Trattamento fiscale delle polizze
RISCHIO MORTE

Trattamento fiscale dei premi pagati alla Compagnia.
-        Imposizione. Sui premi pagato alla Compagnia non viene effettuata alcuna trattenuta.
-        Detraibilità Si possono detrarre i premi pagati dalle imposte sui redditi, in misura pari al 19% del premio pagato e con un massimo di € 1.291,14.

Trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalla Compagnia.
-        Imposizione delle prestazioni. Il capitale corrisposto dalla Compagnia al Beneficiario od ai Beneficiari è esente sia dall’IRPEF, sia dall’imposta sulle successioni.





Trattamento fiscale delle polizze
RISCHIO VITA


1.  Trattamento fiscale dei premi pagati alla Compagnia.
       Imposizione. Sui premi pagato alla Compagnia non viene effettuata alcuna trattenuta.
       Detraibilità
- Polizze stipulate dall’1.1.2001
Non spetta alcuna detrazione.
- Polizze stipulate fino al 31.12.2000
Si possono detrarre i premi pagati dalle imposte sui redditi, in misura pari al 19% del premio pagato e con un massimo di € 1.291,14.

2.  Trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalla Compagnia.
2_a.   Capitale erogato alla scadenza del Periodo di Differimento.
Polizze stipulate
dopo l’1.1.2012
  Il capitale è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%;
  l’imposta sostitutiva si applica sull’importo risultante dalla differenza fra importo del capitale percepito e:
-    importo dei premi versati;
-    quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
Polizze stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
  Il capitale è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del:
-    12,50% sull’importo maturato fino al 31.12.2011;
-    20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
  l’imposta sostitutiva si applica sull’importo risultante dalla differenza fra importo del capitale percepito e:
-    importo dei premi versati;
-    quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
Polizze stipulate
fino al 31.12.2000
  Il capitale è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del:
-    12,50% sull’importo maturato fino al 31.12.2011;
-    20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
  l’imposta sostitutiva si applica sull’importo così calcolato:
-    si calcola la differenza fra importo del capitale percepito e:
importo dei premi versati;
la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati;
-    l’ammontare così ottenuto viene ulteriormente ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo trascorso dalla data di decorrenza della polizza e la data di liquidazione del capitale.

2_b.   Capitale convertito in rendita.
Polizze stipulate
dopo l’1.1.2012
  Il capitale è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%;
  l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
-    l’importo dei premi versati;
-    la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
Polizze stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
  Il capitale è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del:
-    12,50% sull’importo maturato fino al 31.12.2011;
-    20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
  l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
-    l’importo dei premi versati;
-    la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.

2_c.   Riscatto totale.
Polizze stipulate
dopo l’1.1.2012
  Il capitale riscattato è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%;
  l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
-    l’importo dei premi versati;
-    la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
Polizze stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
  sono soggette ad una imposta sostitutiva nella misura del:
-    12,50% sull’importo maturato fino al 31.12.2011;
-    20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
  l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
-    l’importo dei premi versati;
-    la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
Polizze stipulate
fino al 31.12.2000
  Il capitale riscattato è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del:
-    12,50% sull’importo maturato fino al 31.12.2011;
-    20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
  l’imposta sostitutiva si applica sull’importo così calcolato:
-    si calcola la differenza fra importo del capitale percepito e:
importo dei premi versati;
la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati;
-    l’ammontare così ottenuto viene ulteriormente ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo trascorso dalla data di decorrenza della polizza e la data di liquidazione del capitale.

2_d.  Riscatto parziale.
Polizze stipulate
dopo l’1.1.2012
  Il capitale riscattato è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%;
  l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
-    l’importo dei premi versati ridotto in proporzione allo ammontare riscattato;
-    la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
Polizze stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
  Il capitale riscattato è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del:
-    12,50% sull’importo maturato fino al 31.12.2011;
-    20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
  l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo del capitale percepito da cui vanno dedotti:
-    l’importo dei premi versati ridotto in proporzione allo ammontare riscattato;
-    la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati.
Polizze stipulate
fino al 31.12.2000
  Il capitale riscattato è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del:
-    12,50% sull’importo maturato fino al 31.12.2011;
-    20% sull’importo maturato dall’1.1.2012;
  l’imposta sostitutiva si applica sull’importo così calcolato:
-    si calcola la differenza fra importo del capitale percepito e:
importo dei premi versati proporzionato al capitale riscattato;
la quota dei proventi proveniente da titoli di stato o da altri titoli ad essi assimilati;
-    l’ammontare così ottenuto viene ulteriormente ridotto del 2% per ogni anno successivo al decimo trascorso dalla data di decorrenza della polizza e la data di liquidazione del capitale.

2_e.   Rendite previdenziali
(che non consentono il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione).
Polizze stipulate
dopo l’1.1.2012
       Le rendite sono soggette ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%;
       l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo della rata di rendita percepita e quello della corrispondente rata di rendita calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.
Polizze stipulate
dall’1.1.2001
al 31.12.2011
       Le rendite sono soggette ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%;
       l’imposta sostitutiva si applica alla differenza fra importo della rata di rendita percepita e quello della corrispondente rata di rendita calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

2_e.   Rendite.
(su polizze stipulate fino al 31.12.2000)
       Al momento dell’erogazione la Compagnia opera una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 23%;
       successivamente il Beneficiario riporta il 60% dell’ammontare percepito in dichiarazione dei redditi e calcola l’imposta sul citato 60%. Dall’imposta così calcolata viene dedotto l’importo versato dalla Compagnia come ritenuta a titolo di acconto, ottenendo l’imposta da versare effettivamente al fisco.

2_g.   Prestazioni erogate in caso di decesso dell’Assicurato durante il Periodo di Differimento.
Sono esenti da ogni forma di imposizione.

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