● Investiamo in … POLIZZE VITA: le polizze RISCHIO MORTE


POLIZZE VITA “RISCHIO MORTE”




Rappresentano lo strumento principale per chi voglia garantire ai propri cari un futuro più confortevole in caso di decesso della persona da cui dipendono economicamente.



Tipi di polizza
La polizza “Rischio Morte” può essere di due tipi.

Temporanea Caso Morte
Prevede il pagamento di un capitale se l’assicurato muore entro il termine stabilito dal contratto.
Non consente il riscatto e normalmente prevede un periodo di carenza iniziale durante il quale non opera la copertura assicurativa. Pertanto, se nel periodo di carenza (generalmente pari ai primi sei mesi) l’assicurato muore, l’impresa di assicurazione non paga il capitale.

Assicurazione a vita intera
Prevede il pagamento di un capitale alla data di decesso dell’assicurato in qualunque momento essa avvenga.
Non ha una scadenza prefissata e, contrariamente alla polizza temporanea Caso Morte, consente il riscatto della polizza

Vediamo la dinamica con cui si svolge una polizza RM. L’esempio riguarda una Temporanea Caso Morte, che è la tipologia di polizza più frequentemente usata nel mercato assicurativo.
1)      Il Contraente stipula con la Compagnia di assicurazioni il contratto, che prevede che la Compagnia eroghi una prestazione (un capitale) in favore del Beneficiario o dei Beneficiari alla morte dell’Assicurato, purché questa avvenga entro un certo periodo: i seguenti 5 o 10 o 20 anni o altro ancora.
Al momento della stipula, il Contraente sceglie:
a)       la durata dell’assicurazione;
b)      l’importo assicurato e cioè il capitale che verrà versato al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato;
c)       il Beneficiario o i Beneficiari della polizza.
2)      Il Contraente versa il premio in un'unica soluzione al momento della stipula ovvero periodicamente. Normalmente quest’ultimo è il caso che si verifica più di frequente, con premi che vengono pagati annualmente nella maggior parte dei casi.
3)      Se l’Assicurato muore durante la durata della polizza, la Compagnia versa al Beneficiario o ai Beneficiari il capitale. Nel caso opposto la Compagnia non è tenuta ad effettuare alcuna prestazione. Va rimarcato che il capitale di polizza non fa parte dei beni ereditari e, pertanto non entra in successione, con varie ed importanti conseguenze che possono venire approfondite cliccando qui.




Parti del contratto. La parti del contratto sono, quindi, le seguenti.


Compagnia di assicurazioni
L’impresa che si assume l’impegno ad erogare la prestazione (erogazione di un capitale) in caso di decesso dell’Assicurato ed in cambio del pagamento del premio.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare il premio od i premi alla Compagnia di assicurazioni. Può anche coincidere con l’Assicurato.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può anche coincidere con il Contraente.
Beneficiario
La persona fisica o giuridica titolato a ricevere la prestazione prevista dal contratto in caso di morte dell’Assicurato.
Alcune precisazioni vanno effettuate sulla figura del Beneficiario.
a)  Il Beneficiario viene scelto dal Contraente al momento della stipula.
b) Successivamente, il Contraente può in qualsiasi momento cambiare il Beneficiario del contratto. Ciò non gli è possibile solamente in questi tre casi.
b1)    Dopo che il Contraente ha dichiarato alla Compagnia di rinunciare al diritto di cambiare il Beneficiario e il Beneficiario ha dichiarato, a sua volta, di voler accettare il beneficio.
b2)    Dopo che l’Assicurato è morto e il Beneficiario ha dichiarato di volersi avvalere del beneficio e, quindi, della prestazione.
b3)    Dopo che il Contraente originario è morto e i suoi eredi gli sono subentrati nella contraenza.
c)  Si possono designare anche più Beneficiari, sia al momento della stipula, sia successivamente.
d) Il Beneficiario può essere indicato in due modi.
d1)    Indicazione nominativa. Il Contraente può indicare quale Beneficiario una persona specifica: per esempio la signora Maria Rossi.
d2)    Rimando a parametri di individuazione. Ma l’individuazione del Beneficiario o dei Beneficiari può anche essere affidata a parametri. In sostanza il Contraente non indica espressamente il Beneficiario, ma fornisce i criteri per identificarlo. Per esempio, può indicare come Beneficiari la propria moglie o gli eredi. Assai frequente è l’attribuzione della qualifica di Beneficiari agli eredi legittimi.
Problema: ovviamente, se si individua il Beneficiario in base ad un criterio, può accadere che, al momento di individuare concretamente il Beneficiario e, quindi, di accertare nella pratica a quale persona pagare il capitale, possano sorgere dubbi ovvero che la prestazione venga fornita a persone diverse da quelle cui si riferiva il Contraente.
Per esempio, se, al momento della stipula, Franco, Contraente ed Assicurato della polizza, ha indicato quale Beneficiario la propria moglie Maria e successivamente divorzia e si sposa con Lucia, sarà a Lucia che, in caso di decesso di Franco, la Compagnia pagherà la prestazione. E questo anche nel caso in cui Franco avrebbe voluto che si pagasse, invece, proprio a Maria (perché magari Maria è povera e Franco è rimasto in buoni rapporti con lei dopo il divorzio).
Tuttavia, il caso più frequente di difficoltà di individuazione dei Beneficiari, a causa della variazione dei presupposti che stavano alla base della scelta fatta dal Contraente, riguarda gli eredi. Difatti, spesso si indicano, quali Beneficiari, gli eredi legittimi ovverosia coloro che ereditano i beni del defunto in mancanza di un testamento. Può accadere che al momento della stipula il Contraente non abbia predisposto un testamento, ma, in seguito, lo faccia. A chi andranno i soldi della prestazione assicurativa? Agli eredi legittimi del Contraente, rispettando pedissequamente il dato letterale del contratto, ovvero a quelli testamentari, tentando di interpretare gli effettivi voleri del Contraente? Fino a qualche tempo fa, prevaleva il primo orientamento, ma adesso sta lentamente aumentando di peso il secondo.
e)  In caso di più Beneficiari, questi si suddividono la prestazione in base a quanto stabilito dal Contraente; ad esempio: il 60% a Caio, il 30% a Tizio ed il 10% a Sempronio. In mancanza di un’espressa indicazione, la ripartizione avviene per quote di uguale importo.
Ciò può portare a qualche fraintendimento nel caso in cui eredi e Beneficiari coincidano. Difatti, il nostro codice civile stabilisce quote non sempre uguali per la suddivisione dell’asse ereditario: ad esempio Tizio muore senza testamento, lasciando eredi legittimi la moglie e i tre figli. La sua eredità, pertanto, viene così ripartita:
- moglie 33,33%
- ognuno dei figli 22,22%.
Se Tizio ha lasciato anche una polizza vita, di cui è sia Contraente, sia Assicurato, stabilendo semplicemente che il suo capitale, in caso di sua dipartita, venisse pagato agli eredi legittimi (e quindi alla moglie ed ai tre figli), l’importo stesso verrà diviso in parti uguali. Pertanto alla moglie andrà il 25% (mentre prenderà il 33,33% dell’asse ereditario) ed anche ad ognuno dei figli verrà corrisposto il 25% del capitale, (mentre riceveranno il 22,22% dell’asse).
Se Tizio avesse voluto che anche il capitale di polizza venisse ripartito come l’asse ereditario, non si sarebbe dovuto limitare ad indicare come Beneficiari “gli eredi legittimi”, ma “gli eredi legittimi con le stesse quote con cui si ripartiscono l’asse ereditario.”
Per approfondire l’argomento andare alla scheda «Polizze vita -- Il capitale non entra in successione».

Facciamo qualche esempio.
♦ Il sig. Rossi ha moglie e due figli. Temendo che, in caso di sua morte, i suoi cari possano trovarsi in ristrettezze economiche, stipula con una Compagnia una polizza vita “Rischio Morte” nella quale figura sia come Contraente sia come Assicurato e designa moglie e figli quali Beneficiari del capitale assicurato che ammonta -ad esempio- a 300.000 euro. La polizza ha durata ventennale e Rossi ogni anno paga regolarmente il premio. Pertanto, se in questi 20 anni Rossi muore, moglie e figli riscuoteranno 300.000 euro.
♦ Anche il sig. Bianchi ha moglie e due figli. Anche lui dovrebbe temere che, in caso di sua morte, i suoi cari possano trovarsi in ristrettezze economiche. Tuttavia, essendo un po’ farfallone non si preoccupa di ciò. Subentra, allora, il suocero, il quale temendo che la propria figlia e i due nipotini subiscano un tracollo economico in caso di morte del padre, stipula con una Compagnia una polizza vita “Rischio Morte” nella quale figura come Contraente, mentre il genero -e cioè il sig. Bianchi- viene indicato come Assicurato. Ovviamente, il pagamento del premio è a carico del suocero, in qualità di Contraente. Infine, il suocero designa quali Beneficiari del capitale assicurato la moglie ed i figli di Bianchi e cioè la propria figlia con i nipotini. Anche in questo caso, se Bianchi muore nel periodo in cui la polizza è operante, moglie e figli riscuoteranno la somma pattuita.

Approfondimenti.

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