► Polizze Vita – Vincolo di polizza. Polizze poste a garanzia di mutui o finanziamenti (credito al consumo)


 Polizze vita
Il vincolo di polizze. 
Le polizze a garanzia di mutui immobiliari e del credito al consumo

Si tratta di una garanzia con cui un soggetto assicura ad un creditore il soddisfacimento di un credito con preferenza rispetto ad altri creditori.
Il pegno di polizze assicurative sulla vita ha per oggetto il credito relativo alla prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia di Assicurazione.
La garanzia si rilascia con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno (polizza e appendice di vincolo pignoratizio emesso dalla Compagnia ) sono consegnati al creditore.
I soggetti coinvolti sono:
-           il debitore
-           il garante (se diverso dal debitore)
-           il creditore
In sostanza, il creditore, in caso di mancato pagamento del debito, avrà facoltà di rivalersi sulle somme dovute dalla Compagnia di Assicurazioni.
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mutui immobiliari - finanziamenti di credito al consumo



La più famosa applicazione del vincolo di polizza, avviene in due settori che riguardano un gran numero di utenti di servizi finanziari. Si tratta dei:
-           mutui immobiliari; nonché dei
-           finanziamenti di credito al consumo.
In tali operazioni, in caso di morte del debitore, la banca o la società che ha concesso il mutuo o il finanziamento subirebbe un forte rischio di non essere rimborsata. Analogo rischio si concretizzerebbe se il debitore venisse colpito da una invalidità permanente. La ragione è semplice: in entrambi i casi il debitore non potrebbe più lavorare e ripagare il debito con i proventi della propria attività.
Pertanto, le banche o le altre società che erogano il finanziamento richiedono che venga accesa una polizza sulla vita del debitore, la quale sia vincolata al soddisfacimento del credito. In caso di morte o invalidità, quindi, la Compagnia di assicurazione invierà le somme alla banca o società che provvederà a ridurre o estinguere totalmente il debito residuo. Qualora la somma risultasse eccedente, le differenze verranno consegnate all'interessato (in caso di invalidità permanente) o agli eredi (in caso di morte e salvo che il Contraente/assicurato abbia designato uno specifico beneficiario).

Problema

Spesso e volentieri accadeva che le banche imponevano al debitore di sottoscrivere la polizza con una compagnia appartenente al proprio gruppo o in qualche modo collegata alle stesse. Ovviamente, nella maggior parte dei casi, le polizze risultavano più onerose di altre rinvenibili sul mercato.
Pertanto il legislatore è intervenuto a tutela dei debitori. Vediamo come.

1
Limiti all’intermediazione

Con un provvedimento del 2011 (*), l’ISVAP ha vietato alle banche o alle altre società finanziatrici di ricoprire sia il ruolo di intermediari della polizza che quello di beneficiari o vincola tari della stessa.
(*) Provvedimento n. 2946, che ha modificato l’articolo 48 del Regolamento n. 5.


2
Libertà di scelta

Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1:
a)       ha imposto che, nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti compagnie non appartenenti al loro gruppo o, comunque, non ad esse in altro modo collegate; inoltre:
b)      ha stabilito che il debitore è sempre libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che deve essere accettata dalla banca o dall’intermediario finanziario senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
A tali principi ha dato successivamente attuazione l’ISVAP, con il proprio Regolamento n. 40, che prevede che le banche o gli altri intermediari finanziatori, debbano avvertire i debitori della facoltà indicata alla lettera b).
Inoltre sono tenuti ad accettare a garanzia del credito le polizze così rinvenute sul mercato, purché queste presentino determinati requisiti, indicato nello stesso Regolamento n. 40.


3
Trasparenza e Rimborsi

Altre disposizioni a tutela dei debitori sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 35:
a)       Trasparenza. In materia, l’ISVAP ha stabilito che nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti, la Compagnia deve indicare tutti i costi a carico del debitore, precisando la quota parte percepita in media dall’intermediario. La polizza, ovvero il modulo di adesione dei contratti collettivi, dovranno ricondurre le informazioni alla specifica posizione contrattuale, riportando i costi effettivamente sostenuti con evidenza dell’importo percepito dall’intermediario.
b)      Rimborsi. Le disposizioni su questo punto riguardano i contratti di assicurazione (connessi a mutui e ad altri finanziamenti) per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le compagnie devono restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Questa viene calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Nelle condizioni di assicurazione vanno indicati i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le compagnie possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
In alternativa, le compagnie, su richiesta del debitore/assicurato, devono fornire la stessa copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore di un nuovo beneficiario, designato dallo stesso assicurato.


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