Il vincolo di polizze.
Le polizze a garanzia di mutui immobiliari e del credito al consumo
Le polizze a garanzia di mutui immobiliari e del credito al consumo
Si tratta di una garanzia con cui un soggetto assicura
ad un creditore il soddisfacimento di un credito con preferenza rispetto ad altri
creditori.
Il pegno di polizze assicurative sulla vita ha per
oggetto il credito relativo alla prestazione assicurativa dovuta dalla
Compagnia di Assicurazione.
La garanzia si rilascia con atto scritto e con la
notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del
debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i
crediti costituiti in pegno (polizza e appendice di vincolo pignoratizio emesso
dalla Compagnia ) sono consegnati al creditore.
I soggetti coinvolti sono:
- il
debitore
- il
garante (se diverso dal debitore)
- il
creditore
In sostanza, il creditore, in caso di mancato
pagamento del debito, avrà facoltà di rivalersi sulle somme dovute dalla
Compagnia di Assicurazioni.
mutui immobiliari - finanziamenti di credito al consumo
La più famosa applicazione del vincolo di polizza,
avviene in due settori che riguardano un gran numero di utenti di servizi finanziari. Si tratta dei:
- mutui
immobiliari; nonché dei
In tali operazioni, in caso di morte del debitore,
la banca o la società che ha concesso
il mutuo o il finanziamento subirebbe un forte rischio di non essere
rimborsata. Analogo rischio si concretizzerebbe se il debitore venisse colpito
da una invalidità permanente. La ragione è semplice: in entrambi i casi il
debitore non potrebbe più lavorare e ripagare il debito con i proventi della
propria attività.
Pertanto, le banche o le altre società che erogano il
finanziamento richiedono che venga accesa una polizza sulla vita del debitore,
la quale sia vincolata al soddisfacimento del credito. In caso di morte o
invalidità, quindi, la
Compagnia di assicurazione invierà le somme alla banca o società che provvederà
a ridurre o estinguere totalmente il debito residuo. Qualora la somma
risultasse eccedente, le differenze verranno consegnate all'interessato (in
caso di invalidità permanente) o agli eredi (in caso di morte e salvo che il
Contraente/assicurato abbia designato uno specifico beneficiario).
Problema
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Spesso e volentieri
accadeva che le banche imponevano al debitore di sottoscrivere la polizza con
una compagnia appartenente al proprio gruppo o in qualche modo collegata alle
stesse. Ovviamente, nella maggior parte dei casi, le polizze risultavano più
onerose di altre rinvenibili sul mercato.
Pertanto il legislatore è
intervenuto a tutela dei debitori. Vediamo come.
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1
Limiti
all’intermediazione
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Con un provvedimento del
2011 (*), l’ISVAP ha vietato alle banche o alle altre società finanziatrici
di ricoprire sia il ruolo di intermediari della polizza che quello di
beneficiari o vincola tari della stessa.
(*) Provvedimento n.
2946, che ha modificato l’articolo 48 del Regolamento n. 5.
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2
Libertà
di scelta
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Il decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1:
a) ha imposto che, nel caso in cui le
banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un
mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un
contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno
due preventivi di due differenti compagnie non appartenenti al loro gruppo o,
comunque, non ad esse in altro modo collegate; inoltre:
b) ha stabilito che il debitore è sempre
libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che
deve essere accettata dalla banca o dall’intermediario finanziario senza
variare le condizioni per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al
consumo.
A tali principi ha dato
successivamente attuazione l’ISVAP, con il proprio Regolamento n. 40, che
prevede che le banche o gli altri intermediari finanziatori, debbano
avvertire i debitori della facoltà indicata alla lettera b).
Inoltre sono tenuti ad
accettare a garanzia del credito le polizze così rinvenute sul mercato,
purché queste presentino determinati requisiti, indicato nello stesso
Regolamento n. 40.
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3
Trasparenza
e Rimborsi
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Altre disposizioni a
tutela dei debitori sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 35:
a) Trasparenza.
In materia, l’ISVAP ha stabilito che nella Nota informativa dei contratti di
assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti,
b) Rimborsi.
Le disposizioni su questo punto riguardano i contratti di assicurazione
(connessi a mutui e ad altri finanziamenti) per i quali sia stato corrisposto
un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato.
In caso di estinzione
anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le compagnie
devono restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo
al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Questa viene calcolata
per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla
scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i
caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla
scadenza della copertura. Nelle condizioni di assicurazione vanno indicati i criteri
e le modalità per la definizione del rimborso. Le compagnie possono
trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente
sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a
condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero
nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono
essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti
ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
In alternativa, le
compagnie, su richiesta del debitore/assicurato, devono fornire la stessa
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore di un nuovo
beneficiario, designato dallo stesso assicurato.
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