● Come ottenere il rimborso di un bene dal FONDO RAPPORTI DORMIENTI


Alcuni dei beni incamerati dal Fondo Rapporti Dormienti possono essere reclamati. Ecco da chi e come.
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
a. i titolari dei rapporti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
b. coloro che hanno richiesto l'emissione degli assegni circolari e i loro aventi causa (si badi bene: possono presentare domanda di rimborso coloro che avevano richiesto alla banca l’emissione dell’assegno ovverosia chi aveva fornito le somme a copertura dell’assegno stesso; non possono presentare la domanda i beneficiari dell’assegno circolare e cioè coloro che avrebbero dovuto incassarlo).
La richiesta dovrà essere:
- redatta in base ad uno schema preparato da Consap (cliccare qui per visionare lo schema);
- corredata da una serie di allegati (cliccare qui per visionare l’elenco degli allegati);
- accompagnata dall’attestazione dell’intermediario presso cui in origine era acceso il rapporto (cliccare qui per visionare il modello di attestazione predisposto da Consap)
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Non è previsto il rimborso ai beneficiari:
- degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
- degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, prescritti prima del 1/1/2007 ovvero successivamente al 28/10/2008;
- dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.

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