● Attenzione al … FONDO RAPPORTI DORMIENTI

Siete dei risparmiatori che investono e poi dimenticano di avere investito? Siete dei commercianti che avete aperto più conti correnti, per esigenze varie della vostra attività? Siete fra i sottoscrittori di polizze o altri prodotti che hanno una scadenza molto in là nel tempo? Siete sposati con un uomo o una donna che dimentica di comunicarvi in che banca deposita i propri soldi o in che prodotti li investe?
CONCLUSIONE: SIETE FRA LE POTENZIALI VITTIME DELLA VORACITA’ DELLO STATO CHE INTENDE APPROFITTARE DELLA VOSTRA SMEMORATEZZA E DISTRAZIONE!!!!!!!!
Come intende rapinarvi? Andiamo con ordine.
Anni fa, dopo una serie di scandali finanziari, qualcuno cominciò a parlare dell’esigenza di risarcire quegli investitori che fossero rimasti vittima di una truffe o comportamenti poco trasparenti posti in essere sul mercato dei capitali. Come fece lo stato a procurarsi le (ingenti) risorse per rimediare a questi inghippi???
Semplice!!! Qualcuno ricordò che nelle banche italiane e negli altri intermediari finanziari italiani giacevano titoli, polizze e addirittura somme liquide che nessuno reclamava e nemmeno movimentava. Stavano lì … dimenticati e dimenticate da tutti. Fu così che il ministro Tremonti inserì nel 2005 all’interno della Legge Finanziaria una serie di disposizioni che prevedevano che tutti questi beni venissero confiscati “per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito”.
Allora per iniziare cominciamo a precisare che finiscono nel Fondo ….

… questi beni …
… in questi casi …
1
… le somme di denaro depositate con obbligo di rimborso presso un intermediario (Ricadono, quindi, in questa categoria i conti correnti oppure i libretti di deposito accesi presso una banca o la posta ovvero i depositi simili effettuati presso un intermediario di diverso tipo);
… sui depositi di tali somme non è stata effettuata alcuna operazione per un periodo di 10 anni;
2
… gli strumenti finanziari depositati presso un intermediario (Per strumenti finanziari si intendono azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi e titoli similari. Gli intermediari anche qui sono le banche, la posta e gli atri intermediari previsti dal TUB, nonché le società di gestione del risparmio, che detengono le quote di fondi e le società di investimento mobiliare, le quali possono avere in custodia i titoli delle proprie gestioni patrimoniali);
… su tali strumenti finanziari non è stata effettuata alcuna operazione per un periodo di 10 anni;
3
… gli importi derivanti da contratti di assicurazione dei rami vita, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata (Vi rientrano, principalmente, le assicurazioni sulla vita -caso vita e caso morte- i contratti di capitalizzazione nonché le polizze unit-linkedindex-linked e altre meno diffuse);
… la riscossione della rendita o del capitale non vengono richiesti nel relativo termine di prescrizione ovverosia 10 anni;
4
… gli importi degli assegni circolari;
… mancata riscossione degli importi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, ovverosia 3 anni dall’emissione;
5
… gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, emessi dopo il 14 aprile 2001;
… mancato reclamo di tali importi entro il termine di prescrizione di 10 anni.


QUINDI FATE ATTENZIONE A QUELLO CHE PUO’ SCADERE
Infine, occorre sapere che …
… in certi casi si può ottenere il rimborso
… e per le sole polizze c’è una modalità particolare di rimborso (fino al 15 aprile 2013)

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