► Polizze Vita – Insequestrabilità ed impignorabilità


Polizze vita

Insequestrabilità ed impignorabilità







Tutte le polizze vita sono 
insequestrabili ed impignorabili, 
secondo quanto prevede
l’articolo 1923 del codice civile che afferma:




Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Cominciamo a precisare
Stiamo parlando del sequestro o pignoramento richiesto da terzi.
Il Contraente di una polizza può sempre VOLONTARIAMENTE ed a suo piacimento porla a garanzia di un finanziamento.
Per approfondimenti sul “vincolo di polizza” clicca qui

Ciò premesso …..

… perché le polizze sono insequestrabili ed impignorabili?
La legge presuppone che l'assicurazione sulla vita funzionale al conseguimento di uno scopo di previdenza. Pertanto, è il valore della "previdenza" (legata ai bisogni dell'età postlavorativa o derivante dall'evento morte di colui che percepisce redditi dei quali anche altri si avvalga), che la norma in esame intende proteggere.

… cosa significa che le polizze vita sono insequestrabili ed impignorabili?
I principi sono i seguenti.
1)      Una polizza vita non può essere sottoposta a sequestro, ovverosia alla misura preventiva e cautelare chiamata a far sì che alcuni beni di un debitore siano conservati a vantaggio dei suoi creditori allo scopo di sottoporli successivamente ad esecuzione forzata, i cui proventi verrebbero distribuiti ai creditori stessi.
2)      Analogamente, una polizza non può venire sottoposta a pignoramento, ovverosia a quell’atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata e finalizzato a togliere al debitore la disponibilità di un bene. In sostanza, il debitore non potrà più utilizzare a suo piacimento il bene stesso, in attesa che lo stesso venga convertito in denaro con cui pagare il credito.
3)      L’impignorabilità delle polizze resiste anche al fallimento. Pertanto, il fallimento del contraente-beneficiario non determina lo scioglimento del contratto di assicurazione sulla vita stipulata dal fallito.
4)      Un’ulteriore conseguenza riguarda il riscatto:  poiché le somme dovute dall’assicuratore, non sono acquisibili al fallimento, il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore per ottenere il valore di riscatto della polizza.

… non ci sono limiti all’insequestrabilità ed impignorabilità delle polizze vita?
I limiti ci sono. Vediamo quali.
A)     Penale. La tutela contro sequestri e pignoramenti non vale nel campo penale.
Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione riguarda esclusivamente la garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non la responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo e, in caso di condanna penale, la confisca.
Difatti, correntemente le compagnie pongono vincoli in favore del Fondo Unico Giustizia su polizze, quando un giudice ne disponga il sequestro, e versano il capitale allo stesso Fondo Unico Giustizia, quando una sentenza ne ha sancito la confisca.
B)      Confusione. Il divieto di pignorabilità viene a decadere una volta che le somme suddette entrino a far parte del patrimonio del Beneficiario.
C)      Revocatoria fallimentare. Si può sempre applicare la revocatoria fallimentare, per gli atti compiuti dal fallito nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento. Ciò comporta l’automatico annullamento del contratto assicurativo e il rientro del capitale di polizza nell’azienda del Contraente fallito.
D)     Revocatoria ordinaria. Nei casi in cui il Contraente non sia un imprenditore -e non possa, quindi, fallire- o anche quando il Contraente è un imprenditore, ma sia passato più di un anno dalla stipula del contratto di assicurazione, si può smobilizzare il capitale di polizza a favore dei creditori con la revocatoria ordinaria.
L’azione si prescrive in 5 anni, per cui si può chiedere che il capitale di polizza sia distribuito ad un creditore se non è passato più d un lustro dalla stipula del contratto con la Compagnia.
Inoltre, il creditore deve dimostrare che il contraente conosceva il pregiudizio che il pagamento del premio arrecava alle sue ragioni, o, se il premio sia stato pagato prima del sorgere del credito, che il contraente lo aveva dolosamente compiuto al fine di pregiudicare le sue ragioni.
E)      Guai in vista per le unit linked e index linked. Da riferire, infine, che alcuni giudici di primo grado hanno stabilito nelle loro sentenze che le polizze di questo tipo non siano contratti assicurativi, bensì finanziari, per cui non godrebbero dei benefici di insequestrabilità ed impignorabilità.

Nessun commento: