Polizze vita
Insequestrabilità ed impignorabilità
Tutte le polizze vita sono
insequestrabili ed impignorabili,
secondo quanto prevede
l’articolo 1923 del codice civile che afferma:
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al
beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione
degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla
collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Cominciamo a precisare →
|
Stiamo parlando del sequestro o pignoramento richiesto da terzi.
Il Contraente di una polizza può sempre VOLONTARIAMENTE ed a suo
piacimento porla a garanzia di un finanziamento.
Per approfondimenti sul “vincolo di polizza” clicca qui
|
Ciò premesso …..
… perché le
polizze sono insequestrabili ed impignorabili?
La legge presuppone che l'assicurazione sulla vita
funzionale al conseguimento di uno scopo di previdenza. Pertanto, è il valore
della "previdenza" (legata ai bisogni dell'età postlavorativa o
derivante dall'evento morte di colui che percepisce redditi dei quali anche
altri si avvalga), che la norma in esame intende proteggere.
… cosa
significa che le polizze vita sono insequestrabili ed impignorabili?
I principi sono i seguenti.
1) Una polizza vita non può essere sottoposta
a sequestro, ovverosia alla misura
preventiva e cautelare chiamata a far sì che alcuni beni di un debitore siano
conservati a vantaggio dei suoi creditori allo scopo di sottoporli
successivamente ad esecuzione forzata, i cui proventi
verrebbero distribuiti ai creditori stessi.
2) Analogamente, una polizza non può venire
sottoposta a pignoramento, ovverosia
a quell’atto con cui ha inizio l'espropriazione
forzata
e finalizzato a togliere al debitore la disponibilità di un bene. In sostanza,
il debitore non potrà più utilizzare a suo piacimento il bene stesso, in attesa
che lo stesso venga convertito in denaro con cui pagare il credito.
3) L’impignorabilità delle polizze resiste
anche al fallimento. Pertanto, il
fallimento del contraente-beneficiario non determina lo scioglimento del
contratto di assicurazione sulla vita stipulata dal fallito.
4) Un’ulteriore conseguenza riguarda il riscatto: poiché le somme dovute dall’assicuratore, non
sono acquisibili al fallimento, il curatore non è legittimato ad agire nei
confronti dell’assicuratore per ottenere il valore di riscatto della polizza.
… non ci
sono limiti all’insequestrabilità ed impignorabilità delle polizze vita?
I limiti ci sono. Vediamo quali.
A) Penale.
La tutela contro sequestri e pignoramenti non vale nel campo penale.
Ciò
è stato chiarito dalla Corte di Cassazione riguarda esclusivamente la garanzia
patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non la responsabilità
penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo e, in caso di
condanna penale, la confisca.
Difatti,
correntemente le compagnie pongono vincoli in favore del Fondo Unico Giustizia
su polizze, quando un giudice ne disponga il sequestro, e versano il capitale
allo stesso Fondo Unico Giustizia, quando una sentenza ne ha sancito la
confisca.
B) Confusione.
Il divieto di pignorabilità viene a decadere una volta che le somme suddette
entrino a far parte del patrimonio del Beneficiario.
C) Revocatoria
fallimentare. Si può sempre applicare la revocatoria fallimentare, per gli
atti compiuti dal fallito nell’anno precedente alla dichiarazione di
fallimento. Ciò comporta l’automatico annullamento del contratto assicurativo e
il rientro del capitale di polizza nell’azienda del Contraente fallito.
D) Revocatoria
ordinaria. Nei casi in cui il Contraente non sia un imprenditore -e non
possa, quindi, fallire- o anche quando il Contraente è un imprenditore, ma sia
passato più di un anno dalla stipula del contratto di assicurazione, si può
smobilizzare il capitale di polizza a favore dei creditori con la revocatoria
ordinaria.
L’azione
si prescrive in 5 anni, per cui si può chiedere che il capitale di polizza sia
distribuito ad un creditore se non è passato più d un lustro dalla stipula del
contratto con la Compagnia.
Inoltre,
il creditore deve dimostrare che il contraente conosceva il pregiudizio che il
pagamento del premio arrecava alle sue ragioni, o, se il premio sia stato
pagato prima del sorgere del credito, che il contraente lo aveva dolosamente
compiuto al fine di pregiudicare le sue ragioni.
E) Guai
in vista per le unit linked e index linked. Da riferire, infine, che alcuni
giudici di primo grado hanno stabilito nelle loro sentenze che le polizze di
questo tipo non siano contratti assicurativi, bensì finanziari, per cui non
godrebbero dei benefici di insequestrabilità ed impignorabilità.
Nessun commento:
Posta un commento