● Investiamo in … POLIZZE VITA: le polizze RISCHIO VITA


POLIZZE VITA “RISCHIO VITA”




Rappresentano uno strumento di  carattere
previdenziale per chi voglia accumulare un
capitale o garantirsi una rendita per gli anni
a venire.



Tipi di polizza
Le polizze sulla vita RV possono essere divise in due grandi categorie.
1)      Polizze tradizionali del c.d. “ramo I”, generalmente conosciute come polizze “a prestazione rivalutabili”, collegate ad una gestione separata.
2)      Polizze “linked”. Si tratta delle polizze “unit-linked” e delle “index-linked”. Sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Nate e sviluppatesi nei paesi anglosassoni, queste coperture sono oggi in vendita anche in Italia e destinate ad un vasto pubblico di risparmiatori.
Unit-linked
Le polizze unit-linked funzionano così: i premi vengono versati in uno o più fondi interni dell’impresa di assicurazione e/o fondi comuni di investimento. Al Contraente viene di conseguenza attribuito un certo numero di quote di tali fondi. La prestazione erogata dalla Compagnia è determinata moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore di mercato in quel momento. Non offrono, generalmente, un rendimento minimo garantito o il consolidamento dei rendimenti anno per anno.
Index-linked
Nelle polizze index-linked il valore delle prestazioni è legato all’andamento di uno o più indici azionari oppure ad altri valori come un titolo o un altro tipo di indice (per esempio l’inflazione).

Struttura di una polizza RV. La struttura di una polizza RV è la seguente.
Durata
L’assicurazione stipulata ha una durata predeterminata: il lasso di tempo che intercorre fra inizio e fine della polizza viene definito con il termine tecnico di “Periodo di differimento”.
Impegno del Contraente
Pagare un premio unico all’inizio del Periodo di differimento ovvero un premio ricorrente nel corso di tale periodo.
La stragrande maggioranza delle polizza RV prevede pagamenti di premi annuali.
Impegno della Compagnia di assicurazioni
Sono diverse in base alla circostanza che l’Assicurato sia vivo al termine del Periodo di differimento ovvero muoia prima. Vi è poi l’ipotesi di riscatto da parte del Contraente.
A)     L’Assicurato è vivo alla fine del Periodo di differimento.
La Compagnia eroga al Beneficiario o ai Beneficiari il capitale o la rendita pattuiti.
B)      L’Assicurato muore prima della fine del Periodo di differimento.
La Compagnia eroga al Beneficiario o ai Beneficiari il capitale o la rendita pattuiti, ma rapportati al periodo di durata effettiva della polizza.
C)     Riscatto.
Il Contraente può interrompere la polizza prima della sua fine naturale e chiedere il rimborso di quanto accumulato fino a quel momento. In tale caso, La Compagnia eroga al Contraente il capitale o la rendita pattuiti, ma rapportati al periodo di durata effettiva della polizza, diminuiti di un tot quale penalizzazione..

Dinamica. Vediamo i principali punti della dinamica con cui si svolge una polizza RV (per una visione più schematica e dettagliata, cliccare qui).
1)      Il Contraente stipula con la Compagnia di assicurazioni il contratto.
Al momento della stipula, il Contraente sceglie:
a)       il Periodo di Differimento;
b)      l’importo e la ricorrenza del premio (premio unico o ricorrente);
c)       il Beneficiario o i Beneficiari della polizza, sia nel caso di vita, sia in quello di morte dell’Assicurato.
2)      Il Contraente versa il premio in un'unica soluzione al momento della stipula ovvero periodicamente. Normalmente quest’ultimo è il caso che si verifica più di frequente, con premi che vengono pagati annualmente nella maggior parte dei casi.
3)      Se l’Assicurato:
a)       è vivo alla fine del Periodo di Differimento, la Compagnia versa al Beneficiario o ai Beneficiari “Caso Vita” il capitale o la rendita;
b)      muore durante il Periodo di Differimento, la Compagnia versa al Beneficiario o ai Beneficiari il capitale ma rapportati al periodo di durata effettiva della polizza ovverosia al tempo trascorso fra il versamento del premio -nell’ipotesi di premio unico- o del primo premio -nell’ipotesi di premio ricorrente- e la data di decesso dell’Assicurato. Alcune polizze possono prevedere il pagamento di un importo minore (ad esempio: la sola restituzione dei premi pagati, senza riconoscere gli incrementi di valore derivanti dalla gestione), ma oramai la maggior parte delle polizze non applica simili penalizzazioni. Va rimarcato che il capitale di polizza non fa parte dei beni ereditari e, pertanto non entra in successione, con varie ed importanti conseguenze che possono venire approfondite cliccando qui.









Parti del contratto

La parti del contratto sono, quindi, le seguenti.




Compagnia di assicurazioni
L’impresa che si assume l’impegno ad erogare la prestazione (erogazione di un capitale o di una rendita) in cambio del pagamento del premio.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare il premio od i premi alla Compagnia di assicurazioni. Può anche coincidere con l’Assicurato.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può anche coincidere con il Contraente.
Beneficiario
La persona fisica o giuridica titolato a ricevere la prestazione prevista dal contratto:
      in caso di vita dell’Assicurato al termine del Periodo di Differimento, prestazione che verrà erogata sotto forma di capitale o rendita (Beneficiario “Caso Vita”);
      in caso di morte dell’Assicurato prima della fine del Periodo di Differimento, prestazione che verrà erogata sotto forma di capitale (Beneficiario “Caso Morte”).
Occorre effettuare alcune precisazioni sulla figura del Beneficiario, che riguardano sia il Beneficiario “Caso Vita” sia il Beneficiario “Caso Morte”, tranne i casi in cui sono relative al solo Beneficiario “Caso Morte” (come, peraltro, viene specificato).
a)  Il Beneficiario viene scelto dal Contraente al momento della stipula.
b) Successivamente, il Contraente può in qualsiasi momento cambiare il Beneficiario del contratto. Ciò non gli è possibile solamente in questi tre casi.
b1)    Dopo che il Contraente ha dichiarato alla Compagnia di rinunciare al diritto di cambiare il Beneficiario e il Beneficiario ha dichiarato, a sua volta, di voler accettare il beneficio.
b2)    Dopo che l’Assicurato è morto e il Beneficiario ha dichiarato di volersi avvalere del beneficio e, quindi, della prestazione (ovviamente questa ipotesi riguarda solamente il Beneficiario “Caso Morte”)..
b3)    Dopo che il Contraente originario è morto e i suoi eredi gli sono subentrati nella contraenza.
c)  Si possono designare anche più Beneficiari, sia al momento della stipula, sia successivamente.
d) Il Beneficiario può essere indicato in due modi.
d1)    Indicazione nominativa. Il Contraente può indicare quale Beneficiario una persona specifica: per esempio la signora Maria Rossi.
d2)    Rimando a parametri di individuazione. Ma l’individuazione del Beneficiario o dei Beneficiari può anche essere affidata a parametri. In sostanza il Contraente non indica espressamente il Beneficiario, ma fornisce i criteri per identificarlo. Per esempio, può indicare come Beneficiari la propria moglie o gli eredi. Assai frequente è l’attribuzione della qualifica di Beneficiari agli eredi legittimi.
Problema. C’è un problema, che ovviamente, è relativo alla sola figura del Beneficiario “Caso Morte”.
Se si individua il Beneficiario in base ad un criterio, può accadere che, al momento di individuare concretamente il Beneficiario e, quindi, di accertare nella pratica a quale persona pagare il capitale o la rendita, possano sorgere dubbi ovvero che la prestazione venga fornita a persone diverse da quelle cui si riferiva il Contraente.
Per esempio, se, al momento della stipula, Franco, Contraente ed Assicurato della polizza, ha indicato quale Beneficiario la propria moglie Maria e successivamente divorzia e si sposa con Lucia, sarà a Lucia che, in caso di decesso di Franco, la Compagnia pagherà la prestazione. E questo anche nel caso in cui Franco avrebbe voluto che si pagasse, invece, proprio a Maria (perché magari Maria è povera e Franco è rimasto in buoni rapporti con lei dopo il divorzio.
Tuttavia, il caso più frequente di difficoltà di individuazione dei Beneficiari, a causa della variazione dei presupposti che stavano alla base della scelta fatta dal Contraente, riguarda gli eredi. Difatti, spesso si indicano, quali Beneficiari, gli eredi legittimi ovverosia coloro che ereditano i beni del defunto in mancanza di un testamento. Può accadere che al momento della stipula il Contraente non abbia predisposto un testamento, ma, in seguito, lo faccia. A chi andranno i soldi della prestazione assicurativa? Agli eredi legittimi del Contraente, rispettando pedissequamente il dato letterale del contratto, ovvero a quelli testamentari, tentando di interpretare gli effettivi voleri del Contraente? Fino a qualche tempo fa, prevaleva il primo orientamento, ma adesso sta lentamente aumentando di peso il secondo.
e)  In caso di più Beneficiari, questi si suddividono la prestazione in base a quanto stabilito dal Contraente; ad esempio: il 60% a Caio, il 30% a Tizio ed il 10% a Sempronio. In mancanza di un’espressa indicazione, la ripartizione avviene per quote di uguale importo.
Ciò può portare a qualche fraintendimento -che riguarda la sola figura del Beneficiario “Caso Morte”- nel caso in cui eredi e Beneficiari “Caso Morte” coincidano. Difatti, il nostro codice civile stabilisce quote non sempre uguali per la suddivisione dell’asse ereditario: ad esempio Tizio muore senza testamento, lasciando eredi legittimi la moglie e i tre figli. La sua eredità, pertanto, viene così ripartita:
- moglie 33,33%
- ognuno dei figli 22,22%.
Se Tizio ha lasciato anche una polizza vita, di cui è sia Contraente, sia Assicurato, stabilendo semplicemente che il suo capitale, in caso di sua dipartita, venisse pagato agli eredi legittimi (e quindi alla moglie ed ai tre figli), l’importo stesso verrà diviso in parti uguali. Pertanto alla moglie andrà il 25% (mentre prenderà il 33,33% dell’asse ereditario) ed anche ad ognuno dei figli verrà corrisposto il 25% del capitale, (mentre riceveranno il 22,22% dell’asse).
Se Tizio avesse voluto che anche il capitale di polizza venisse ripartito come l’asse ereditario, non si sarebbe dovuto limitare ad indicare come Beneficiari “gli eredi legittimi”, ma “gli eredi legittimi con le stesse quote con cui si ripartiscono l’asse ereditario.”
Per approfondire l’argomento andare alla scheda «Polizze vita “Rischio Vita - Il capitale non entra in successione».

Approfondimenti.

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