► Polizze Vita – Il capitale non entra in successione


Approfondimento - Polizze vita

Il capitale non entra in successione

Verifichiamo separatamente le polizze RISCHIO MORTE e quelle RISCHIO VITA.

polizze

RISCHIO MORTE

Va precisato un elemento. Il pagamento del capitale al Beneficiario indicato in polizza, in caso di morte dell’Assicurato, nulla ha a che vedere con la sua successione, ovverosia con la divisione dei suoi beni alla sua morte secondo i criteri indicati dal testamento o dal codice civile (in mancanza di testamento).



Il Beneficiario riceve la prestazione non per diritto di erede, ma per
diritto proprio ed autonomo dalla successione.
Questo ha delle importanti conseguenze.


Anche un NON erede. In primo luogo, il Beneficiario o i Beneficiari della polizza possono essere anche non eredi. Se il Contraente -che spesso ricopre anche la figura di Assicurato- vuole lasciare il capitale di polizza ad un terzo, che nulla ha a che spartire con la successione, è libero di farlo. Tanto per fare un esempio, il caso dell’industriale che stipula una polizza indicando come Beneficiaria l’amante o una ballerina brasiliana è diventato un classico.
Cosa possono fare in tale ipotesi gli eredi? Nulla, praticamente. Al massimo possono verificare se l’importo totale dei premi pagati supera la parte dell’asse ereditario, che il defunto aveva a disposizione senza violare le quote di legittima, e richiedere che il Beneficiario restituisca loro l’ammontare che eccede tale parte. Ma occorre subito dire che nel caso delle polizze “Rischio Morte”, è difficilissimo che ciò accada, poiché l’ammontare dei premi pagati solitamente è assai esiguo.

Niente a che spartire con le quote successorie. In secondo luogo, nel caso in cui i Beneficiari coincidano con gli eredi legittimi o testamentari, i criteri di ripartizione del capitale di polizza non devono necessariamente essere uguali a quelli che regolano la ripartizione dell’asse ereditario e sono dettati dal codice civile, in caso di successione legittima, o dal testatore, in caso di successione ereditaria. Pertanto, le quote del capitale di polizza possono benissimo non essere uguali a quelle con cui viene suddiviso l’asse ereditario. Difatti:
1)      il Contraente può ripartire il capitale di polizza in base a criteri diversi rispetto a quelli che determinano le quote ereditarie sulla base delle norme di legge, in caso di successione legittima, o delle disposizioni del testatore, in caso di successione ereditaria;
2)      nell’eventualità il Contraente non abbia fornito disposizioni sulla ripartizione, le quote di capitale vengono suddivise in parti uguali fra loro, anche se queste risultano diverse da quelle applicate in successione.
Primo esempio: successione legittima. Tizio è sposato senza figli. I suoi genitori sono viventi. Muore senza lasciare testamento. La sua eredità, pertanto, si devolve agli eredi legittimi. Per legge la moglie eredita due terzi dei suoi beni ed i genitori un terzo, che si ripartiscono in quote uguali. Se Tizio ha anche stipulato una polizza sulla vita, nella quale ha indicato come Beneficiari gli “eredi legittimi”, senza fornire ulteriori specificazioni, il capitale viene versato a moglie e genitori in parti uguali. Qui sotto si ricapitola la suddivisione dell’asse ereditario e del capitale di polizza.
Eredi Legittimi e Beneficiari di polizza
Quota ereditaria
Quota capitale polizza
Moglie
2/3 (66,666%)
1/3 (33,333%)
Padre
1/6 (16,665%)
1/3 (33,333%)
Madre
1/6 (16,665%)
1/3 (33,333%)
Cosa avrebbe dovuto fare Tizio se avesse voluto destinare alla moglie una quota di capitale di polizza di uguale ammontare rispetto alla quota ereditaria? Semplice avrebbe dovuto aggiungere una ulteriore specificazione nell’indicazione dei Beneficiari. Avrebbe dovuto, pertanto, indicare come Beneficiari “Gli eredi legittimi con le stesse quote utilizzate nella ripartizione dell’asse ereditario”. Ovviamente, avrebbe potuto indicare anche quote diverse (ad esempio: moglie 75%, padre 15%, madre 10% e così via).
Secondo esempio: successione ereditaria. Caio è sposato con tre figli. Ha fatto testamento, nel quale ha indicato come eredi la moglie, i figli e sua sorella, lasciando alla moglie il 30%, a ciascun figlio il 20% ed alla sorella il 10%. Se Caio ha anche stipulato una polizza sulla vita, nella quale ha indicato come Beneficiari gli “eredi testamentari”, senza fornire ulteriori specificazioni, il capitale viene versato a moglie, figli e sorella in parti uguali. Qui sotto si ricapitola la suddivisione dell’asse ereditario e del capitale di polizza.
Eredi testamentari e Beneficiari di polizza
Quota ereditaria
Quota capitale polizza
Moglie
30%
20%
Ciascun figlio
20%
20%
Sorella
10%
20%
Cosa avrebbe dovuto fare Caio se avesse voluto destinare ai Beneficiari una quota di capitale di polizza di uguale ammontare rispetto alla quota ereditaria? Semplice avrebbe dovuto aggiungere una ulteriore specificazione nell’indicazione dei Beneficiari. Avrebbe dovuto, pertanto, indicare come Beneficiari “Gli eredi testamentari con le stesse quote utilizzate nella ripartizione dell’asse ereditario ed indicate nel mio testamento”. Ovviamente, avrebbe potuto indicare anche quote diverse (ad esempio: solamente il 5% alla sorella, il 20% alla moglie ed il 25% a ciascun figlio e così via).

Dichiarazione di successione? No, grazie! Poiché il capitale riveniente da una polizza non fa parte dei beni ereditari e, pertanto, non entra in successione, per riscuoterlo non ci sarà bisogno di esibire alla Compagnie di Assicurazione la dichiarazione di successione, come, invece, accade per ricevere i beni depositati in una banca.
Attenzione. Questo è vero solamente per il Beneficiario. Non per i suoi eredi. Se, pertanto, il Beneficiario muore prima di avere incassato il capitale, i suoi eredi, per riceverlo, devono esibire la dichiarazione di successione, relativa ovviamente alla successione del Beneficiario e non a quella dell’Assicurato.


polizze

RISCHIO VITA


Va precisato un elemento. Il pagamento del capitale al Beneficiario “Caso Morte” indicato in polizza, in caso di morte dell’Assicurato, nulla ha a che vedere con la sua successione, ovverosia con la divisione dei suoi beni alla sua morte secondo i criteri indicati dal testamento o dal codice civile (in mancanza di testamento).



Il Beneficiario riceve la prestazione non per diritto di erede, ma per
diritto proprio ed autonomo dalla successione.
Questo ha delle importanti conseguenze.


Anche un NON erede. In primo luogo, il Beneficiario o i Beneficiari “Caso Morte” della polizza possono essere anche non eredi. Se il Contraente -che spesso ricopre anche la figura di Assicurato- vuole lasciare il capitale di polizza ad un terzo, che nulla ha a che spartire con la successione, è libero di farlo. Tanto per fare un esempio, il caso dell’industriale che stipula una polizza indicando come Beneficiaria l’amante o una ballerina brasiliana è diventato un classico.
Cosa possono fare in tale ipotesi gli eredi? Nulla, praticamente. Al massimo possono verificare se l’importo totale dei premi pagati supera la parte dell’asse ereditario, che il defunto aveva a disposizione senza violare le quote di legittima, e richiedere che il Beneficiario restituisca loro l’ammontare che eccede tale parte. A differenza della polizza “Rischio Morte”, nel caso delle polizze “Rischio Vita”, può capitare che l’ammontare dei premi sia tale da ledere le quote di legittima, anche se si tratta di un’ipotesi certamente non frequente.

Niente a che spartire con le quote successorie. In secondo luogo, nel caso in cui i Beneficiari “Caso Morte” coincidano con gli eredi legittimi o testamentari, i criteri di ripartizione del capitale di polizza non devono necessariamente essere uguali a quelli che regolano la ripartizione dell’asse ereditario e sono dettati dal codice civile, in caso di successione legittima, o dal testatore, in caso di successione ereditaria. Pertanto, le quote del capitale di polizza possono benissimo non essere uguali a quelle con cui viene suddiviso l’asse ereditario. Difatti:
1)      il Contraente può ripartire il capitale di polizza in base a criteri diversi rispetto a quelli che determinano le quote ereditarie sulla base delle norme di legge, in caso di successione legittima, o delle disposizioni del testatore, in caso di successione ereditaria;
2)      nell’eventualità il Contraente non abbia fornito disposizioni sulla ripartizione, le quote di capitale vengono suddivise in parti uguali fra loro, anche se queste risultano diverse da quelle applicate in successione.
Primo esempio: successione legittima. Tizio è sposato senza figli. I suoi genitori sono viventi. Muore senza lasciare testamento. La sua eredità, pertanto, si devolve agli eredi legittimi. Per legge la moglie eredita due terzi dei suoi beni ed i genitori un terzo, che si ripartiscono in quote uguali. Se Tizio ha anche stipulato una polizza sulla vita “Rischio Vita”, nella quale ha indicato come Beneficiari “Caso Morte” gli “eredi legittimi”, senza fornire ulteriori specificazioni, il capitale viene versato a moglie e genitori in parti uguali. Qui sotto si ricapitola la suddivisione dell’asse ereditario e del capitale di polizza.
Eredi Legittimi e Beneficiari di polizza
Quota ereditaria
Quota capitale polizza
Moglie
2/3 (66,666%)
1/3 (33,333%)
Padre
1/6 (16,665%)
1/3 (33,333%)
Madre
1/6 (16,665%)
1/3 (33,333%)
Cosa avrebbe dovuto fare Tizio se avesse voluto destinare alla moglie una quota di capitale di polizza di uguale ammontare rispetto alla quota ereditaria? Semplice avrebbe dovuto aggiungere una ulteriore specificazione nell’indicazione dei Beneficiari “Caso Morte”. Avrebbe dovuto, pertanto, indicare come Beneficiari “Caso Morte” “Gli eredi legittimi con le stesse quote utilizzate nella ripartizione dell’asse ereditario”. Ovviamente, avrebbe potuto indicare anche quote diverse (ad esempio: moglie 75%, padre 15%, madre 10% e così via).
Secondo esempio: successione ereditaria. Caio è sposato con tre figli. Ha fatto testamento, nel quale ha indicato come eredi la moglie, i figli e sua sorella, lasciando alla moglie il 30%, a ciascun figlio il 20% ed alla sorella il 10%. Se Caio ha anche stipulato una polizza sulla vita “Rischio Vita”, nella quale ha indicato come Beneficiari “Caso Morte” gli “eredi testamentari”, senza fornire ulteriori specificazioni, il capitale viene versato a moglie, figli e sorella in parti uguali. Qui sotto si ricapitola la suddivisione dell’asse ereditario e del capitale di polizza.
Eredi testamentari e Beneficiari di polizza
Quota ereditaria
Quota capitale polizza
Moglie
30%
20%
Ciascun figlio
20%
20%
Sorella
10%
20%
Cosa avrebbe dovuto fare Caio se avesse voluto destinare ai Beneficiari “Caso Morte” una quota di capitale di polizza di uguale ammontare rispetto alla quota ereditaria? Semplice avrebbe dovuto aggiungere una ulteriore specificazione nell’indicazione dei Beneficiari “Caso Morte”. Avrebbe dovuto, pertanto, indicare come Beneficiari “Caso Morte” “Gli eredi testamentari con le stesse quote utilizzate nella ripartizione dell’asse ereditario ed indicate nel mio testamento”. Ovviamente, avrebbe potuto indicare anche quote diverse (ad esempio: solamente il 5% alla sorella, il 20% alla moglie ed il 25% a ciascun figlio e così via).

Dichiarazione di successione? No, grazie. Poiché il capitale che proviene da una polizza sulla vita “Rischio Vita”, in dipendenza del decesso dell’Assicurato, non fa parte dei beni ereditari e, pertanto, non entra in successione, per riscuoterlo non ci sarà bisogno di esibire alla Compagnie di Assicurazione la dichiarazione di successione, come, invece, accade per ricevere i beni depositati in una banca.
Attenzione. Questo è vero solamente per il Beneficiario. Non per i suoi eredi. Se, pertanto, il Beneficiario muore prima di avere incassato il capitale, i suoi eredi, per riceverlo, devono esibire la dichiarazione di successione, relativa ovviamente alla successione del Beneficiario e non a quella dell’Assicurato.

5 commenti:

Pinocapobianco ha detto...

Desidero conoscere in base a quale articoli del codice covile viene applicata tale procedura. Oppure quale legge consente la stessa

Mota ha detto...

Buongiorno, io lavoro in banca e vendo anche polizze d'investimento di ramo I.
Poniamo che Tizio non possieda immobili ed abbia come unici averi 100.000 euro. Li mette tutti in una polizza di ramo I e inserisce come beneficiario caso morte il coniuge.
Quando muore che succede?
Di solito nel documento riportante le "sussistenze" del decuius le polizze non compaiono. Come possono gli altri eredi legittimi (ascendenti e/o collaterali) sapere che il decuius effettivamente possedeva quei 100.000 euro? La banca non è tenuta a dirglielo, lo sa solo il coniuge.
Possono avanzare una parte lo stesso?
Nella dichiarazione di successione compare quell'importo se, in un altro caso, il decuius possedeva anche un appartamento?
Grazie mille

Mota ha detto...

Buongiorno, io lavoro in banca e vendo anche polizze d'investimento di ramo I.
Poniamo che Tizio non possieda immobili ed abbia come unici averi 100.000 euro. Li mette tutti in una polizza di ramo I e inserisce come beneficiario caso morte il coniuge.
Quando muore che succede?
Di solito nel documento riportante le "sussistenze" del decuius le polizze non compaiono. Come possono gli altri eredi legittimi (ascendenti e/o collaterali) sapere che il decuius effettivamente possedeva quei 100.000 euro? La banca non è tenuta a dirglielo, lo sa solo il coniuge.
Possono avanzare una parte lo stesso?
Nella dichiarazione di successione compare quell'importo se, in un altro caso, il decuius possedeva anche un appartamento?
Grazie mille

Marco Giordani ha detto...

" nell’eventualità il Contraente non abbia fornito disposizioni sulla ripartizione, le quote di capitale vengono suddivise in parti uguali fra loro, anche se queste risultano diverse da quelle applicate in successione."

questa cosa è stata smentita dalla della Corte di Cassazione (sentenza 19210 del 2015).

Quando è stato scritto l'articolo?
(andrebbe sempre messa la data, per capire)

ElIsa F. ha detto...

Buongiorno, sono a chiedere un consiglio. Se l'assicurato muore dopo che le polizze sono scadute e non sono state ritirate, le somme delle polizze vita devono essere dichiarate in successione? Grazie