Approfondimento - Polizze vita
Il capitale non entra in successione
Verifichiamo separatamente le polizze RISCHIO MORTE e quelle RISCHIO VITA.
polizze
RISCHIO MORTE
Va
precisato un elemento. Il pagamento del capitale al Beneficiario indicato in
polizza, in caso di morte dell’Assicurato, nulla ha a che vedere con la sua
successione, ovverosia con la divisione dei suoi beni alla sua morte secondo i
criteri indicati dal testamento o dal codice civile (in mancanza di
testamento).
Il Beneficiario riceve la prestazione non per diritto di erede,
ma per
diritto proprio ed
autonomo dalla successione.
Questo ha delle importanti conseguenze.
●
Anche un NON erede. In primo
luogo, il Beneficiario o i Beneficiari della polizza possono essere anche non
eredi. Se il Contraente -che spesso ricopre anche la figura di Assicurato-
vuole lasciare il capitale di polizza ad un terzo, che nulla ha a che spartire
con la successione, è libero di farlo. Tanto per fare un esempio, il caso
dell’industriale che stipula una polizza indicando come Beneficiaria l’amante o
una ballerina brasiliana è diventato un classico.
Cosa possono fare in tale ipotesi gli
eredi?
Nulla, praticamente. Al massimo possono verificare se l’importo totale dei
premi pagati supera la parte dell’asse ereditario, che il defunto aveva a
disposizione senza violare le quote di legittima, e richiedere che il
Beneficiario restituisca loro l’ammontare che eccede tale parte. Ma occorre
subito dire che nel caso delle polizze “Rischio Morte”, è difficilissimo che
ciò accada, poiché l’ammontare dei premi pagati solitamente è assai esiguo.
●
Niente a che spartire con le quote
successorie. In secondo luogo, nel caso in cui i Beneficiari coincidano
con gli eredi legittimi o testamentari, i criteri di ripartizione del capitale
di polizza non devono necessariamente essere uguali a quelli che regolano la
ripartizione dell’asse ereditario e sono dettati dal codice civile, in caso di
successione legittima, o dal testatore, in caso di successione ereditaria.
Pertanto, le quote del capitale di polizza possono benissimo non essere uguali
a quelle con cui viene suddiviso l’asse ereditario. Difatti:
1) il
Contraente può ripartire il capitale di polizza in base a criteri diversi
rispetto a quelli che determinano le quote ereditarie sulla base delle norme di
legge, in caso di successione legittima, o delle disposizioni del testatore, in
caso di successione ereditaria;
2) nell’eventualità
il Contraente non abbia fornito disposizioni sulla ripartizione, le quote di
capitale vengono suddivise in parti uguali fra loro, anche se queste risultano
diverse da quelle applicate in successione.
Primo esempio: successione legittima. Tizio è
sposato senza figli. I suoi genitori sono viventi. Muore senza lasciare
testamento. La sua eredità, pertanto, si devolve agli eredi legittimi. Per
legge la moglie eredita due terzi dei suoi beni ed i genitori un terzo, che si
ripartiscono in quote uguali. Se Tizio ha anche stipulato una polizza sulla
vita, nella quale ha indicato come Beneficiari gli “eredi legittimi”, senza
fornire ulteriori specificazioni, il capitale viene versato a moglie e genitori
in parti uguali. Qui sotto si ricapitola la suddivisione dell’asse ereditario e
del capitale di polizza.
Eredi
Legittimi e Beneficiari di polizza
|
Quota
ereditaria
|
Quota capitale
polizza
|
Moglie
|
2/3 (66,666%)
|
1/3 (33,333%)
|
Padre
|
1/6 (16,665%)
|
1/3 (33,333%)
|
Madre
|
1/6 (16,665%)
|
1/3 (33,333%)
|
Cosa avrebbe dovuto fare Tizio se
avesse voluto destinare alla moglie una quota di capitale di polizza di uguale
ammontare rispetto alla quota ereditaria? Semplice avrebbe dovuto aggiungere
una ulteriore specificazione nell’indicazione dei Beneficiari. Avrebbe dovuto,
pertanto, indicare come Beneficiari “Gli eredi legittimi con le stesse quote
utilizzate nella ripartizione dell’asse ereditario”. Ovviamente, avrebbe potuto
indicare anche quote diverse (ad esempio: moglie 75%, padre 15%, madre 10% e
così via).
Secondo
esempio: successione ereditaria. Caio è sposato con
tre figli. Ha fatto testamento, nel quale ha indicato come eredi la moglie, i
figli e sua sorella, lasciando alla moglie il 30%, a ciascun figlio il 20% ed
alla sorella il 10%. Se Caio ha anche stipulato una polizza sulla vita, nella
quale ha indicato come Beneficiari gli “eredi testamentari”, senza fornire
ulteriori specificazioni, il capitale viene versato a moglie, figli e sorella in
parti uguali. Qui sotto si ricapitola la suddivisione dell’asse ereditario e
del capitale di polizza.
Eredi
testamentari e Beneficiari di polizza
|
Quota
ereditaria
|
Quota capitale
polizza
|
Moglie
|
30%
|
20%
|
Ciascun figlio
|
20%
|
20%
|
Sorella
|
10%
|
20%
|
Cosa
avrebbe dovuto fare Caio se avesse voluto destinare ai Beneficiari una quota di
capitale di polizza di uguale ammontare rispetto alla quota ereditaria?
Semplice avrebbe dovuto aggiungere una ulteriore specificazione
nell’indicazione dei Beneficiari. Avrebbe dovuto, pertanto, indicare come
Beneficiari “Gli eredi testamentari con le stesse quote utilizzate nella
ripartizione dell’asse ereditario ed indicate nel mio testamento”. Ovviamente,
avrebbe potuto indicare anche quote diverse (ad esempio: solamente il 5% alla
sorella, il 20% alla moglie ed il 25% a ciascun figlio e così via).
●
Dichiarazione di successione? No,
grazie! Poiché il capitale riveniente da una polizza non fa parte dei beni ereditari e,
pertanto, non entra in successione,
per riscuoterlo non ci sarà bisogno di esibire alla Compagnie di Assicurazione
la dichiarazione di successione, come, invece, accade per ricevere i beni
depositati in una banca.
Attenzione. Questo è vero
solamente per il Beneficiario. Non per i suoi eredi. Se, pertanto, il Beneficiario
muore prima di avere incassato il capitale, i suoi eredi, per riceverlo, devono
esibire la dichiarazione di successione, relativa ovviamente alla successione
del Beneficiario e non a quella dell’Assicurato.
polizze
RISCHIO VITA
Va
precisato un elemento. Il pagamento del capitale al Beneficiario “Caso Morte”
indicato in polizza, in caso di morte dell’Assicurato, nulla ha a che vedere
con la sua successione, ovverosia con la divisione dei suoi beni alla sua morte
secondo i criteri indicati dal testamento o dal codice civile (in mancanza di
testamento).
Il Beneficiario riceve la prestazione non per diritto di erede,
ma per
diritto proprio ed autonomo
dalla successione.
Questo ha delle importanti conseguenze.
●
Anche un NON erede. In primo
luogo, il Beneficiario o i Beneficiari “Caso Morte” della polizza possono
essere anche non eredi. Se il Contraente -che spesso ricopre anche la figura di
Assicurato- vuole lasciare il capitale di polizza ad un terzo, che nulla ha a
che spartire con la successione, è libero di farlo. Tanto per fare un esempio,
il caso dell’industriale che stipula una polizza indicando come Beneficiaria
l’amante o una ballerina brasiliana è diventato un classico.
Cosa possono fare in tale ipotesi gli
eredi?
Nulla, praticamente. Al massimo possono verificare se l’importo totale dei
premi pagati supera la parte dell’asse ereditario, che il defunto aveva a
disposizione senza violare le quote di legittima, e richiedere che il
Beneficiario restituisca loro l’ammontare che eccede tale parte. A differenza
della polizza “Rischio Morte”, nel caso delle polizze “Rischio Vita”, può
capitare che l’ammontare dei premi sia tale da ledere le quote di legittima,
anche se si tratta di un’ipotesi certamente non frequente.
●
Niente a che spartire con le quote
successorie. In secondo luogo, nel caso in cui i Beneficiari “Caso
Morte” coincidano con gli eredi legittimi o testamentari, i criteri di ripartizione
del capitale di polizza non devono necessariamente essere uguali a quelli che
regolano la ripartizione dell’asse ereditario e sono dettati dal codice civile,
in caso di successione legittima, o dal testatore, in caso di successione
ereditaria. Pertanto, le quote del capitale di polizza possono benissimo non
essere uguali a quelle con cui viene suddiviso l’asse ereditario. Difatti:
1) il
Contraente può ripartire il capitale di polizza in base a criteri diversi
rispetto a quelli che determinano le quote ereditarie sulla base delle norme di
legge, in caso di successione legittima, o delle disposizioni del testatore, in
caso di successione ereditaria;
2) nell’eventualità
il Contraente non abbia fornito disposizioni sulla ripartizione, le quote di
capitale vengono suddivise in parti uguali fra loro, anche se queste risultano
diverse da quelle applicate in successione.
Primo esempio: successione legittima. Tizio è
sposato senza figli. I suoi genitori sono viventi. Muore senza lasciare
testamento. La sua eredità, pertanto, si devolve agli eredi legittimi. Per
legge la moglie eredita due terzi dei suoi beni ed i genitori un terzo, che si
ripartiscono in quote uguali. Se Tizio ha anche stipulato una polizza sulla
vita “Rischio Vita”, nella quale ha indicato come Beneficiari “Caso Morte” gli
“eredi legittimi”, senza fornire ulteriori specificazioni, il capitale viene
versato a moglie e genitori in parti uguali. Qui sotto si ricapitola la
suddivisione dell’asse ereditario e del capitale di polizza.
Eredi Legittimi
e Beneficiari di polizza
|
Quota
ereditaria
|
Quota capitale
polizza
|
Moglie
|
2/3 (66,666%)
|
1/3 (33,333%)
|
Padre
|
1/6 (16,665%)
|
1/3 (33,333%)
|
Madre
|
1/6 (16,665%)
|
1/3 (33,333%)
|
Cosa avrebbe dovuto fare Tizio se
avesse voluto destinare alla moglie una quota di capitale di polizza di uguale
ammontare rispetto alla quota ereditaria? Semplice avrebbe dovuto aggiungere
una ulteriore specificazione nell’indicazione dei Beneficiari “Caso Morte”.
Avrebbe dovuto, pertanto, indicare come Beneficiari “Caso Morte” “Gli eredi
legittimi con le stesse quote utilizzate nella ripartizione dell’asse
ereditario”. Ovviamente, avrebbe potuto indicare anche quote diverse (ad
esempio: moglie 75%, padre 15%, madre 10% e così via).
Secondo
esempio: successione ereditaria. Caio è sposato con
tre figli. Ha fatto testamento, nel quale ha indicato come eredi la moglie, i
figli e sua sorella, lasciando alla moglie il 30%, a ciascun figlio il 20% ed
alla sorella il 10%. Se Caio ha anche stipulato una polizza sulla vita “Rischio
Vita”, nella quale ha indicato come Beneficiari “Caso Morte” gli “eredi
testamentari”, senza fornire ulteriori specificazioni, il capitale viene
versato a moglie, figli e sorella in parti uguali. Qui sotto si ricapitola la
suddivisione dell’asse ereditario e del capitale di polizza.
Eredi
testamentari e Beneficiari di polizza
|
Quota
ereditaria
|
Quota capitale
polizza
|
Moglie
|
30%
|
20%
|
Ciascun figlio
|
20%
|
20%
|
Sorella
|
10%
|
20%
|
Cosa
avrebbe dovuto fare Caio se avesse voluto destinare ai Beneficiari “Caso Morte”
una quota di capitale di polizza di uguale ammontare rispetto alla quota
ereditaria? Semplice avrebbe dovuto aggiungere una ulteriore specificazione
nell’indicazione dei Beneficiari “Caso Morte”. Avrebbe dovuto, pertanto,
indicare come Beneficiari “Caso Morte” “Gli eredi testamentari con le stesse
quote utilizzate nella ripartizione dell’asse ereditario ed indicate nel mio
testamento”. Ovviamente, avrebbe potuto indicare anche quote diverse (ad
esempio: solamente il 5% alla sorella, il 20% alla moglie ed il 25% a ciascun
figlio e così via).
●
Dichiarazione di successione? No,
grazie. Poiché il capitale che proviene da una polizza sulla vita
“Rischio Vita”, in dipendenza del decesso dell’Assicurato, non fa parte dei beni ereditari e, pertanto, non entra in successione, per riscuoterlo non ci sarà bisogno di
esibire alla Compagnie di Assicurazione la dichiarazione di successione, come,
invece, accade per ricevere i beni depositati in una banca.
Attenzione. Questo è vero
solamente per il Beneficiario. Non per i suoi eredi. Se, pertanto, il
Beneficiario muore prima di avere incassato il capitale, i suoi eredi, per
riceverlo, devono esibire la dichiarazione di successione, relativa ovviamente
alla successione del Beneficiario e non a quella dell’Assicurato.
5 commenti:
Desidero conoscere in base a quale articoli del codice covile viene applicata tale procedura. Oppure quale legge consente la stessa
Buongiorno, io lavoro in banca e vendo anche polizze d'investimento di ramo I.
Poniamo che Tizio non possieda immobili ed abbia come unici averi 100.000 euro. Li mette tutti in una polizza di ramo I e inserisce come beneficiario caso morte il coniuge.
Quando muore che succede?
Di solito nel documento riportante le "sussistenze" del decuius le polizze non compaiono. Come possono gli altri eredi legittimi (ascendenti e/o collaterali) sapere che il decuius effettivamente possedeva quei 100.000 euro? La banca non è tenuta a dirglielo, lo sa solo il coniuge.
Possono avanzare una parte lo stesso?
Nella dichiarazione di successione compare quell'importo se, in un altro caso, il decuius possedeva anche un appartamento?
Grazie mille
Buongiorno, io lavoro in banca e vendo anche polizze d'investimento di ramo I.
Poniamo che Tizio non possieda immobili ed abbia come unici averi 100.000 euro. Li mette tutti in una polizza di ramo I e inserisce come beneficiario caso morte il coniuge.
Quando muore che succede?
Di solito nel documento riportante le "sussistenze" del decuius le polizze non compaiono. Come possono gli altri eredi legittimi (ascendenti e/o collaterali) sapere che il decuius effettivamente possedeva quei 100.000 euro? La banca non è tenuta a dirglielo, lo sa solo il coniuge.
Possono avanzare una parte lo stesso?
Nella dichiarazione di successione compare quell'importo se, in un altro caso, il decuius possedeva anche un appartamento?
Grazie mille
" nell’eventualità il Contraente non abbia fornito disposizioni sulla ripartizione, le quote di capitale vengono suddivise in parti uguali fra loro, anche se queste risultano diverse da quelle applicate in successione."
questa cosa è stata smentita dalla della Corte di Cassazione (sentenza 19210 del 2015).
Quando è stato scritto l'articolo?
(andrebbe sempre messa la data, per capire)
Buongiorno, sono a chiedere un consiglio. Se l'assicurato muore dopo che le polizze sono scadute e non sono state ritirate, le somme delle polizze vita devono essere dichiarate in successione? Grazie
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